Associazione Studentesca Universitaria PSICOLOGIA SCIENZA E CULTURA - Statuto
Statuto

Articolo 1
Denominazione e sede
L'associazione studentesca-universitaria è denominata: “Psicologia Scienza e Cultura ” ed il simbolo è rappresentato da “ un neurone cerebrale dal quale emerge tridimesionalmente la scritta PSC ” . Gli organi direttivi vigilano per la tutela delle identità dell'Associazione, della sua denominazione, dell'utilizzo di essa e del suo simbolo grafico.
L'associazione ha sede in Palermo presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo, via Aquileia n. 30. Essa potrà altresì istituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, sedi secondarie e/o sezioni in qualunque Facoltà e/o Ateneo della Regione Siciliana e del territorio nazionale, nonché sedi provinciali, al fine di procedere alla costituzione di un coordinamento regionale e/o nazionale.

Articolo 2
Fonti normative e regolamentari
L'associazione è libera, apartitica, aconfessionale (seppur ispirata a principi cristiani), senza fini di lucro e con durata indeterminata, ovvero fino all'intervento di cause di scioglimento, volontario o legale. Essa è regolata dal presente Statuto e dalle norme vigenti.

Articolo 3
Fini statutari
L’associazione:
Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
non distribuisce anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali che , per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
in caso di scioglimento per qualunque causa devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo ad altre “ONLUS” o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
osserva la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
usa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”
Quanto indicato nel precedente comma seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, N. 460 art. 10

L’associazione ha durata illimitata.

 

Articolo 4
Attività

L'Associazione persegue i seguenti scopi:
L’associazione non ha fini di lucro. L’associazione ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio. La convivenza il più possibile serena, tendente al recupero alla socialità dei soggetti appartenenti alle fasce deboli per un armonico sviluppo della loro persona è scopo primario dell’associazione, la quale mira ad operare salvaguardando i valori culturali, civili e religiosi dei soggetti a cui si rivolge. Sono individuati come soggetti in condizione di svantaggio le seguenti tipologie:
v Persone handicappate e/o disabili
v Persone anziane
v Orfani
v Ragazze madri
v Profughi e/o esiliati e/o disertori
v Exstracomunitari
v Ex-carcerati
v Famiglie in condizione di disagio sociale
v Barboni e/o emarginati
v Bambini in età prescolare o scolare e minori a rischio di devianza e/o minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
v Malati terminali
v Malati di AIDS
v Alcolizzati
v Ex-prostitute
v Vittime di guerra e/o di mafia
v Drogati.
In riferimento a ciò l’associazione può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:
Centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione
Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o l’università e/o altre strutture di accoglienza e socializzazione
Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità territoriale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno
Attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti
Servizi di assistenza sociale residenziale e/o comunità alloggio e o case famiglia
Servizi per la prevenzione della delinquenza e dell’uso delle droghe
Servizi assistenza sanitaria e/o psicoterapeutica e/o di riabilitazione psicomotoria e logoterapica per minori anziani e portatori di handicap
Attività di sostegno psicologico
Centri di orientamento professionale e/o l’immissione nel mercato del lavoro attraverso l’attivazione di servizi per l’inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli(centri di orientamento, servizi per l’inserimento in stage e tirocini, informagiovani, servizi per il matching domanda/offerte di lavoro)
Attività culturali;convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di films e documenti, concerti
Incontri di musicoterapica
Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati
Centri diurni e/o altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita
Attività per l’organizzazione e gestione di mostre di beneficenza
Realizzazione di manufatti artigianali per la promozione delle risorse locali e territoriali
Attività di ricerca scientifica e/o psicologica
La promozione ed il miglioramento delle strutture didattiche e culturali dell’università italiana ed in particolare dell’università degli studi di Palermo e della sua facoltà di Scienze della formazione
La promozione di scambi culturali con Associazioni studentesche site in altre Università italiane e straniere
La promozione e la tutela in ogni ordine e grado del diritto allo studio, allo scopo di garantire lo status di studente quale portatore di diritti riconosciuti e inviolabili all'interno della comunità universitaria, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine burocratico, economico, sociale , strutturale, didattico che, limitando di fatto l'uguaglianza e la libertà dello studente, impediscono il pieno sviluppo della sua formazione e l'effettiva partecipazione di tutti gli studenti, compresi i disabili, all'organizzazione gestionale, didattica e sociale dell'Ateneo.
L’associazione può svolgere, in forma autonoma e democratica, ogni altra attività connessa a l’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale.

 
Articolo 5
Prerogative
 
Per gli scopi summenzionati l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo:
1.Organizzare incontri, dibattiti, convegni, conferenze, seminari, ricerche, gruppi di studio, servizi di tutorato agli associati, accoglienza delle matricole, viaggi di studio, gemellaggi, tornei sportivi, giornate o serate ricreative, stage formativi, attività di volontariato e quant'altro risponda alle esigenze contingenti della facoltà e dei suoi studenti.
2.Promuovere e curare la diffusione della conoscenza teoriche in ambito psicologico e dei valori etico-morali ispiratori della ricerca scientifica attraverso tecnologie informatiche quali internet o tramite la diffusione di pubblicazioni periodiche e non, quali: giornalini, notiziari, indagini, inchieste, ricerche ed altro.
3.Perseguire la costituzione di uno “Statuto dello Studente” riconosciuto legalmente dagli organi preposti al governo dell'Ateneo. Nello Statuto saranno contemplati i diritti in capo ad ogni studente quale parte di un rapporto che lo vede soggetto debole nell'attuale assetto dell'università italiana causa la presenza minoritaria della rappresentanza studentesca in seno agli organi di governo dell'università e l'alto numero di iscritti cui risponde una grave carenza di strutture, organiche e assistenziali. A tal fine verranno formulate tutta una serie di garanzie che formeranno oggetto di specifica disciplina statutaria con lo scopo di costituire un “sindacato nazionale studentesco” che si faccia garante della puntuale e corretta applicazione dello statuto e interlocutore privilegiato nei confronti degli uffici ministeriali della pubblica istruzione, nonché soggetto dotato di forza contrattuale ai fini di prendere decisioni valide nei confronti di tutti gli studenti.
4.Instaurare rapporti col mondo del lavoro con riferimento alle professioni e al mondo dell'impresa per diventare diretta interlocutrice nei suddetti ambiti, con lo scopo di accorciare la forbice tra teoria e pratica , tra formazione universitaria e le nuove e continue esigenze del mercato del lavoro.
5. Farsi promotrice delle istanze degli studenti al fine di svincolare gli stessi dalla redazione o compilazione di atti dal contenuto tecnico-giuridico-amministrativo che non tutti sono capaci di produrre. In tal modo ad interloquire con le istituzioni sarà l'Associazione stessa ed i successi da questa ottenuti saranno valevoli verso tutti.
6. Interloquire con le Istituzioni universitarie al fine di attivare dei meccanismi di interazione volti a rendere più efficienti i servizi resi a livello universitario, ed in un senso più ampio a livello culturale.
 
Articolo 6
Soci
 
L'associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito e gli ideali. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno dell'associazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
1.Soci ordinari: Tutti gli studenti delle Facoltà di Scienza della Formazione, pubbliche o private, che intendano aderire all' associazione.
2.Soci straordinari: Tutti gli studenti regolarmente iscritti in altre facoltà, pubbliche o private, in quanto condividano gli scopi dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.
3.Soci onorari: Persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione ed alla vita dell'associazione.

Essi sono esonerati dal versamento di quote annuali.
4.Soci sostenitori : Persone fisiche che, pur non essendo iscritti in nessuna facoltà, pubblica o privata, intendano contribuire, con la loro collaborazione attiva o versando una quota annuale, agli scopi dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda del richiedente.
Contro il rifiuto di ammissioni è ammesso appello, entro trenta (30) giorni, al Collegio dei Probiviri.
Per divenire soci dell'associazione è necessaria l'iscrizione, previa ammissione.
L'iscrizione ha validità annuale previo versamento delle quote parti annuali. Le quote d'iscrizione sono rivalutabili annualmente a titolo di contributo attraverso delibera del Consiglio Direttivo per il periodo relativo all'anno accademico in corso.
Tutti i soci hanno il diritto di eleggere gli organi elettivi previsti dallo statuto con il principio del voto singolo.
La quota minima d'iscrizione annuale è di dieci (10) euro; a conferma dell'avvenuta iscrizione verrà rilasciata una tessera nominativa, personale e non cedibile.
La tessera dà diritto all'intestatario della stessa a usufruire di tutti i servizi forniti dall'associazione ed a visionare e fotocopiare i verbali d'assemblea, le delibere degli organi direttivi e tutti gli atti prodotti dall'attività associativa.
Il socio ordinario che consegue la laurea, è riammesso automaticamente in veste di socio sostenitore, salvo la presentazione di dimissioni entro un mese dalla scadenza dell'iscrizione in vigore.
 
La qualità di socio si perde per:
 
a)        dimissioni;
b)        decesso;
c)        decadenza;
d)        esclusione dall'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, se il socio ha commesso azioni od omissioni che pregiudicano gli scopi, il nome, o il patrimonio dell'associazione.
 
I soci che non abbiano presentato in forma scritta le proprie dimissioni entro un mese dalla scadenza dell'iscrizione in vigore saranno considerati soci anche per l'anno successivo e saranno tenuti al versamento dell'intera quota d'associazione a valere per il nuovo anno. In ogni caso il socio dimissionario o gli eredi del socio deceduto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
 
La decadenza avviene per morosità dell'associato, qualora egli sia debitore insolvente di una (1) quota annuale di associazione, su delibera del Consiglio Direttivo.
 
L'esclusione avviene in caso di grave comportamento difforme dalle regole dello Statuto, ovvero in caso di condotta che rechi nocumento all'immagine, agli scopi, al patrimonio dell'associazione. E' deliberata dal Consiglio direttivo.
 
 
Nel caso di comportamenti contrari allo spirito dell'Associazione e idonei a screditarne l'immagine, od a recare danno al suo patrimonio ovvero al regolare funzionamento della stessa il Consiglio direttivo può irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
il richiamo scritto;
la deplorazione con diffida;
la destituzione dalle eventuali cariche;
la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
l'esclusione.
I soci che hanno subito una sanzione disciplinare possono ricorrere con raccomandata scritta, contro il provvedimento, entro (30) giorni al Collegio dei Probiviri.
 
Articolo 7
Fondo Patrimoniale
 
 
Il Fondo dell'associazione è costituito dalle contribuzioni che i soci fanno liberamente durante la vita della stessa.
Le risorse patrimoniali ed economiche dell'associazione sono costituite da:
 
- Contributi ordinari e straordinari dei soci
- Finanziamenti da parte dell' Università degli Studi di Palermo
- Beni, immobili e mobili.
-           Contributi da terzi privati, da altre Associazioni, da Enti Pubblici, Istituti pubblici e privati;
-           Donazioni e lasciti;
-           Rimborsi
-           Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-           Ogni altro tipo di entrate.
 
In caso di cessazione o scioglimento dell'associazione, assunta con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei soci dell'Associazione in assemblea straordinaria, le rimanenze di cassa, dedotte le passività, saranno devolute ad altra associazione avente analoga finalità che sarà scelta dall' assemblea dei soci.
 
Articolo 8
Attività finanziaria
 
L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1° Luglio e termina il 30 Giugno successivo.
Entro il mese di Dicembre il Consiglio Direttivo è invitato ad approvare:
- Il Bilancio Istituzionale consuntivo relativo all'anno precedente (rendiconto economico, rendiconto finanziario, situazione patrimoniale);
- Il Bilancio Istituzionale preventivo per l'anno in corso (spese e progetti che si intendono attuare);
 
Articolo 9
Organi istitutivi
Gli organi dell'associazione sono:
-           L'Assemblea dei Soci;
-           Il Consiglio Direttivo;
-           Il Presidente
-           Il Vice presidente
-           Il Tesoriere
-           Il Collegio dei Probiviri
-           Il Segretario
Articolo 10
Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati in regola con i pagamenti annuali.
E' convocata almeno una (1) volta all'anno dal Presidente ed in ogni caso quando sia necessaria secondo il parere del Presidente o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un (1) terzo dei soci.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Per ciascuno degli argomenti dell'ordine del giorno posti in discussione ogni componente ha la facoltà di intervenire con diritto di replica per non più di cinque minuti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece dal Vicepresidente, il ruolo di segretario spetta al segretario dell'associazione o, in mancanza, da altra persona scelta dal Presidente. Al termine della riunione gli stessi dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale.
Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono delegare ad altri soci il proprio diritto al voto, ma nessun socio può esprimere comunque più di tre (3) voti.
Trascorsa un'ora dall'orario di convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, la relativa seduta non avrà luogo, mentre sarà cura del Presidente convocarla nuovamente entro un congruo lasso di tempo.
 
Il Presidente, o in sua assenza il vicepresidente, dichiara aperta la seduta; dirige la discussione, coordinando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, mettendo in votazione le relative proposte di deliberazione e proclamandone il risultato; può togliere la parola ove l'intervenuto ecceda dai previsti limiti temporali; aggiorna o dichiara sciolta la seduta.
L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente su qualsiasi iniziativa e proposta di loro competenza rispettivamente con la maggioranza semplice dei presenti e con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati per la seconda.
In caso di parità, per qualsiasi votazione, il voto del Presidente viene calcolato per due.
Il segretario ha l'obbligo di verbalizzare i lavori delle sedute dell'Assemblea, avendo cura di riportare i punti salienti delle discussioni relative agli argomenti dell'ordine del giorno.
Esauriti gli interventi in ordine ad un argomento il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare.
Se un componente dell'assemblea pronunzia parole sconvenienti ovvero turba con il suo atteggiamento la libertà delle decisioni o l'ordine della seduta, il Presidente può disporne l'allontanamento dall'aula per il resto della seduta.
La votazione di norma avviene a scrutinio palese. Le votazioni riguardanti singole persone avvengono a scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia espressamente prevista una diversa maggioranza.
 
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-           Eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, ed i singoli Probiviri;
-           Approvare il regolamento interno
-           Deliberare su qualsiasi altro argomento non di competenza di altri organi statutari salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.
-            
L'Assemblea Straordinaria delibera:
-           Sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto, prese a maggioranza qualificata (2/3) dei soci;
-           Sull'eventuale scioglimento dell'Associazione a maggioranza qualificata (2/3) dei soci;
 
Articolo 11
Consiglio Direttivo
 
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. E' composto dal Presidente e dal vice presidente dell'associazione e da altri 5-7 membri eletti dall'assemblea fra i propri componenti. Si riunisce non meno di 4 (quattro) volte in un anno ed è convocato dal Presidente, o da almeno 2 dei componenti, o da almeno (1/3) dei soci su presentazione di richiesta motivata. I membri del C.D. durano in carica 2 (due) anni.
 
Il C.D. è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) membri e le delibere si adottano a maggioranza semplice.
In caso di parità prevale la delibera che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri Consiglieri del C.D. provvedono a sostituirli con apposita. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri del C.D. l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dai Consiglieri rimasti, per provvedere alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino al compimento del biennio dei consiglieri già in carica.
Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, il Presidente o il Vice Presidente o, nel caso di inerzia di questi, il Collegio dei Probiviri dovranno convocare immediatamente l'Assemblea per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.
 
Il C.D. ha pieno titolo di esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
 
-           predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
-           provvedere alla creazione di commissioni straordinarie i cui componenti siano scelti tra i soci che curino in maniera specialistica e approfondita determinati settori (ad es. lo sport, o il cineforum, etc.)
-           approvare il Bilancio consuntivo prospettato dal Tesoriere
-           approvare il Bilancio preventivo prospettato dal Tesoriere e fare le opportune modifiche;
-           stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
-           nominare i collaboratori rappresentanti e consulenti, determinandone il rapporto di collaborazione.
 

Articolo 12
Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea e deve essere scelto, se possibile, tra coloro che hanno rivestito la carica di soci fondatori dell'Associazione. E' rieleggibile e dura in carica tre (3) anni E' il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli è membro di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.
 
Tra le sue competenze vi sono quella di:
-caratterizzare insieme al consiglio direttivo le linee guida dell'attività dell'Associazione
-stabilire gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci, con obbligo di inserire le richieste degli organi allorquando sono effettuate secondo quanto disposto dal presente statuto.
-convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
-sottoscrivere tutti gli atti compiuti dall'Associazione con rilevanza esterna;
-sovrintendere alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione dei nuovi soci;
-sovrintendere alla redazione e trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
-sovrintendere alla trascrizione dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci;
-aprire e chiudere rapporti di conto corrente, prestito, finanziamento con istituti atti a tale scopo e riconosciuti dalla legge, perseguendo le finalità statutarie dell'Associazione.
-procedere all'incasso delle somme elargite o dovute per qualsiasi titolo all'Associazione
-Compiere gli atti straordinari senza essere autorizzato dagli organi competenti allorquando vi sia il pericolo di un danno grave e irreparabile all'associazione
-Previa approvazione e specifico mandato del Consiglio Direttivo, egli potrà conferire ad uno o più Soci procura speciale per la gestione di attività varie.
 
Articolo 13
Vicepresidente
 
Il Presidente, nomina il Vicepresidente, che in sua vece lo sostituisce. In caso di assenza o vacanza egli è investito a pieno titolo di tutte le sue prerogative, funzioni e poteri, di cui all'art. 12.
Il Vice presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o indisposizione del Presidente, regge senza limite alcuno, ad interim, la Presidenza , fino all'elezione del nuovo Presidente.
In caso di 2 assemblee consecutive, convocate per l'elezione della Presidenza andate deserte o senza quorum o senza delibera o per mancanza di candidati, il Consiglio Direttivo elegge con delibera il nuovo presidente, prendendo in considerazione eventuali candidature, in mancanza promuove il Vicepresidente alla carica di Presidente.
Eletto il neo Presidente, il Vicepresidente decade contestualmente, salvo conferma espressa da parte del neo presidente.
 
Articolo 14
Tesoriere
 
Il Presidente può conferire al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo, o ad altro socio di sua fiducia l'ufficio di Tesoriere. Il Tesoriere provvede: al controllo ed al costante aggiornamento del Libro di cassa; alla corretta gestione contabile ed Amministrativa dell'Associazione; a controllare l'attività contabile ed amministrativa svolta da eventuali collaboratori; ad intrattenere rapporti di conto corrente, limitatamente per i versamenti ed i pagamenti sui conti dell'Associazione, previa apposita delega ad operare rilasciata dal Presidente; a redigere annualmente i bilanci consuntivi e preventivi.
Inoltre egli può sottoscrivere, in vece del Presidente, gli atti e gli adempimenti amministrativi dettati da norme fiscali relativi all'Associazione, comprendendo anche i versamenti di eventuali imposte effettuati mediante delega bancaria o di versamento al Concessionario dell'Erario.

Articolo 15
Il Segretario
 
Il segretario dell'associazione è il soggetto tenuto a mantenere ordinata la documentazione, la corrispondenza, i verbali degli organi, e tutta la produzione cartacea e non dell'Associazione. Tra i suoi compiti vi è quello di assistere il Presidente nelle sue funzioni e provvedere alla redazione e sottoscrizione dei verbali delle sedute degli organi deliberativi.
 
Articolo 16
Il Collegio dei Probiviri
 
I Probiviri eletti dall'Assemblea costituiscono il Collegio dei Probiviri.
Detto Collegio è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri scelti fra i soci dall'assemblea ordinaria.
 
1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
2. Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro le sanzioni ed i decreti di espulsione, sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, il conflitto tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente statuto e dal regolamento di attuazione.
2. Nelle votazioni si esprimono 3 preferenze e risultano eletti componenti del Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
3. Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio direttivo provvede alla integrazione del Collegio con nomina provvisoria dei probiviri mancanti fino alla successiva assemblea ordinaria che provvederà ad eleggerli.
5. lI Collegio dei probiviri, nella prima riunione nomina il Presidente scegliendolo tra i componenti.
6. Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio, il Collegio provvederà a rieleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica.
7. I Probiviri non possono far parte di organi deliberativi.

Articolo 17
Modifiche allo Statuto
 
Le modifiche a singoli articoli dello Statuto possono essere apportate soltanto dall'Assemblea Straordinaria con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci.